Lo Statuto
sintesi dello statuto
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Art. 1 Denominazione e sede sociale 1 - E’ costituita con sede in MERCATALE V.P. Via DEI COFFERI un’associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata “A.S.D VALDIPESA” ASSOCIAZIONE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Art. 2 scopo 1 - L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. 2 – Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al registro delle Associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo la diffusione la coordinazione e la propagazione delle attività sportive in generale in tutte le sue varie componenti: sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse con il fine principale del raggiungimento del massimo livello agonistico. L’Associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi,di crescere in armonia e rispetto reciproco. L’Associazione potrà altresì acquistare, costruire, vendere e gestire impianti sportivi. Organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Per il raggiungimento degli scopi l’associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all’Associazione. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri. 3 - L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l’associazione stessa delibererà di aderire. 4 – L’associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle diverse Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Art. 3 Durata: La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
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